mercoledì 12 giugno 2013

Piccoli antifascisti trinariciuti crescono

Se c’è una cosa che non manca nella nostra triste Repubblica delle banane nata dalla “resistenza” sono proprio i sottoculturati antifascisti… Essi, più o meno come i batteri, si nascondono ovunque e provocano vari fastidi ad un organismo sano…
L’ultimo ridicolo caso di antifascista in cerca di benemerenze dalle alte sfere di questa Repubblica di merda è quello di un’oscura funzionaria del Comune di Sannicandro (BA), curiosamente anche avvocato (SIGH!), la quale, nonostante la regolare richiesta del nostro dirigente locale Giuseppe Lassandro, ha deciso di rifiutarci l’affissione dei nostri manifesti, sostenendo che per dare il nulla osta era necessario sentire il parere del Prefetto…
Ovviamente la gentile funzionaria ha ignorato del tutto le varie Sentenze che ci legalizzano da ormai 21 anni, ed ha finto di non capire che la Prefettura a cui chiedeva lumi sulla nostra legittimità è la stessa che poche settimane prima aveva approvato la lista elettorale MFL-PSN presentata a Santeramo in Colle, Comune che fa sempre parte della Provincia di Bari.
Dato che non riesco ad evitare di coprire di ridicolo questi arroganti ed ignoranti funzionari antifascisti, ho inviato alla gentile signora il comunicato che riproduco a seguire in forma integrale.
Speriamo serva a procurare un travaso di bile al sedicente avvocato del Comune!

Carlo Gariglio

www.fascismoeliberta.it


Preg.ma Avv. Caterina Girone,
in riferimento alla lettera inviataci in copia (Prot. n° 9622), con la quale ci comunica il rifiuto illegittimo ed abusivo di provvedere alle affissioni dei manifesti del nostro movimento nel Comune di Sannicandro di Bari, il sottoscritto Segretario Nazionale MFL-PSN non poteva esimersi dal comunicare quanto segue.
Il fatto che il suo atteggiamento illegale sia dettato dal solito, trito e ritrito furore antifascista risulta evidente, poiché Lei ha bellamente ignorato 21 anni di legalità del movimento, varie Sentenze dei TAR e del Consiglio di Stato che ci legittimano, nonché un numero enorme di partecipazioni elettorali (le prime risalgono addirittura al 1993), ultima delle quali proprio nel Comune di Santeramo in Colle, che se non andiamo errati, fa sempre parte della Provincia di Bari e dipende dalla stessa Prefettura alla quale Lei si appella, con la stessa lettera inviataci in copia, per avere una qualsiasi scusa dietro la quale nascondersi per negarci gli spazi di propaganda… E dopo avere ignorato tutto questo imponente materiale, scavando nei meandri della rete, ha finalmente trovato una Sentenza del TAR del Piemonte che, secondo Lei, ci darebbe torto e che metterebbe in dubbio la nostra legalità!
Ora, al di là dei complimenti che posso farle per la sua opera certosina di ricerca (un po’ miope, ma certamente meritoria dal punto di vista di un fiero funzionario antifascista), mi duole (soprattutto per il fatto che Lei si firma “avvocato”) rammentarle che non spetta ai TAR decidere in merito alla legalità dei movimenti politici (così come non spetta al Ministero dell’Interno, alla Prefettura e neppure a qualche “eroica” funzionaria antifascista di un oscuro Comune del barese), ma spetta solo ed esclusivamente alla Magistratura penale, la quale, da ormai 21 anni, si pronuncia regolarmente a nostro favore per evidenti motivi che Lei, in quanto avvocato, dovrebbe capire meglio del sottoscritto.


Indi, il fatto che tre mafiosi comunisti travestiti da magistrati abbiano infarcito una Sentenza amministrativa con deliranti e farneticanti considerazioni antifasciste, evidenziando in livello culturale degno di un bambino di terza elementare, nulla aggiunge e nulla toglie alla legittimità del nostro movimento.
Se proprio ci teneva a fare un lavoro di ricerca serio, invece di scavare nel fango di un pool di magistrati che amano “farla fuori dal vasino”, come si suole dire, poteva trovare le Sentenze dei TAR del Lazio e della Sicilia (1993/1994), nonché quella molto più fresca, risalente a pochi giorni fa (http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Pescara/Sezione%201/2012/201200225/Provvedimenti/201200363_01.XML), con la quale il TAR dell’Abruzzo annulla le elezioni di Montelapiano (CH), alle quali uno dei tanti viceprefetti mafiosi ci aveva impedito arbitrariamente ed illecitamente di partecipare, così come poteva trovare i riferimenti a tutte le nostre partecipazioni elettorali (http://www.fascismoeliberta.info/phpf/viewpage.php?page_id=15), alcune delle quali ci hanno permesso di eleggere Consiglieri Comunali in varie zone d’Italia… Strano, vero, che un movimento illegale possa esistere per più di 20 anni, partecipare alle elezioni, eleggere consiglieri, vincere ricorsi ai TAR… Sarà certamente sfuggito qualcosa ai magistrati penali, così come pensano i giudici mafiosi e comunisti del TAR del Piemonte!
Magari, cercando bene, potrebbe trovare anche notizia della condanna subita anni fa dal Comune di San Donato Milanese, ove “prodi ed eroici” antifascisti locali avevano creduto, come Lei, di poterci rifiutare gli spazi di propaganda:
Notiamo anche che la sua lettera è inviata, oltre che alla Prefettura di Bari (che ha accettato il nostro simbolo per le elezioni di Santeramo) ed a noi, anche al Ministero dell’Interno (!), dal quale attende un parere…
Ebbene, non si affanni tanto, glielo fornisco io in copia il parere, ovvero la risposta ad una delle tante miserabili interpellanze fatte contro di noi da parlamentari “sinceramente democratici ed antifascisti”:

Atto Senato
Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 143
all’Interrogazione 4-06821 presentata da MUZIO
Risposta. – Occorre precisare innanzitutto che in base alle disposizioni contenute negli articoli 30, 31, 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1960, n. 570 (Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), le operazioni relative all’esame e all’ammissione delle candidature per l’elezione diretta dei sindaci e per l’elezione dei consigli comunali sono devolute all’esclusiva competenza delle Commissioni elettorali circondariali – organi collegiali in posizione di terzietà – nei cui confronti l’Amministrazione dell’interno non dispone di alcun potere di sovraordinazione ed i cui atti, peraltro, sono impugnabili, in sede giurisdizionale, davanti ai competenti Tribunali amministrativi regionali.Venendo ora al caso specifico del Comune di San Giorgio di Susa (Torino), si precisa che tutte le liste presentate sono state ammesse, a conclusione del relativo iter procedimentale, da parte delle Commissioni elettorali circondariali.
Tali Commissioni hanno valutato anche la documentazione prodotta dal movimento «Fascismo e libertà», costituita sia da provvedimenti adottati in sede di giurisdizione penale, di esclusione di eventuali reati imputabili ai rappresentanti di tale movimento, che da decisioni di organi giurisdizionali amministrativi, di accoglimento di ricorsi proposti avverso la ricusazione dello stesso simbolo, adottato dalla lista in occasione di precedenti consultazioni elettorali.
Per completezza di informazione si precisa, peraltro, che le liste del predetto movimento alle recenti consultazioni elettorali non hanno ottenuto alcun seggio per l’esiguo numero di voti riportato.
Per quanto riguarda l’adozione di eventuali misure nei confronti dei movimenti politici di estrema destra, e, in particolare, del movimento «Fascismo e libertà», si ricorda che l’ordinamento vigente consente l’assunzione di un provvedimento di scioglimento di organizzazioni fasciste, «sotto qualsiasi forma» (XII disposizione transitoria e finale della Costituzione) solo a seguito di una sentenza penale irrevocabile che abbia accertato la avvenuta «riorganizzazione del disciolto partito fascista» (art. 3 della legge 20 giugno 1952, n. 645, così come modificata dall’art. 7, legge 22 maggio 1975, n. 152) ovvero un’attività, da parte dell’organizzazione destinataria del provvedimento di scioglimento, volta a favorire reati in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 7, decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205).
Il movimento «Fascismo e libertà» è stato oggetto di numerosi procedimenti penali nei confronti dei suoi fondatori, per presunta violazione degli artt. 1, 2 e 4 della citata legge n. 645/1952 e successive modificazioni, tutti conclusisi con decreti di archiviazione.
Il Sottosegretario di Stato per l’interno. D’Alì

Ho evidenziato in grassetto la parte che più dovrebbe riguardarla (e che non può certo essere a Lei, caro avvocato, sconosciuta).
Come noterà, non tocca al Ministero dell’Interno pronunciarsi sulla legittimità penale dei movimento, ma alla magistratura… Se non lo dico solo io, ma lo dice anche il Sottosegretario D’Alì si fiderà di più?
Ora, in conclusione, ribadisco quanto segue:
Stante la nostra piena legittimità verificabile da chiunque voglia scaricarsi e/o leggersi le varie Sentenze e Decreti di Archiviazione (http://www.fascismoeliberta.info/phpf/viewpage.php?page_id=6), stanti le nostre regolari partecipazioni elettorali, stante la documentazione aggiuntiva fornita con la presente, Vi comunico che, qualora LUNEDI’ 20 AGOSTO 2012 i nostri manifesti non venissero affissi, procederemo senza ulteriori comunicazioni né attese a denunciare il Comune di Sannicandro di Bari, il Sig. Sindaco e l’avv. Caterina Girone per gli abusi commessi, costituendoci parte civile per il risarcimento dei danni d’immagine patiti.
Tanto Le dovevo. 

Dott. Carlo Gariglio

Segr. Naz. MFL-PSN

2 commenti:

Anonimo ha detto...

GRANDE!!!! Ciao robert.

Anonimo ha detto...

La legge è LEGGE e va rispettata. Più alto il grado, maggiore è l'esempio.